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Si vota il 25 settembre: le prime scadenze all’estero

Italiani al voto il 25 settembre. Dopo le dimissioni del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, e il conseguente scioglimento delle Camere disposto dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ieri il Consiglio dei Ministri ha deliberato di proporre al Capo dello Stato la convocazione dei comizi elettorali per domenica 25 settembre. Il Capo dello Stato – come previsto dall’articolo 61 della Costituzione – ha quindi emanato il relativo decreto pubblicato nella Gazzetta ufficiale di ieri: oltre alla data del voto, il decreto dispone che la prima riunione delle Camere avrà luogo il 13 ottobre. Si tratta delle prime consultazioni politiche convocate in autunno. Il prossimo Parlamento sarà composto da 600 parlamentari: 400 deputati e 200 senatori. Tra loro anche 12 eletti all’estero: 8 alla Camera e 4 in Senato. Dal decreto di indizione dipendono tutte le scadenze che regolano le elezioni, sia in Italia che all’estero, da dove i connazionali votano per corrispondenza. Tempi stretti per tutti, dunque, sia per la campagna elettorale, che per la formazione delle liste e per tutti gli adempimenti stabiliti per garantire la corretta gestione delle operazioni. Entro il 25 agosto (trentaduesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale) gli italiani temporaneamente all’estero che volessero votare per corrispondenza – anziché tornare in Italia – dovranno a loro volta esercitare l’opzione comunicandolo al Comune di residenza, come stabilito dall’articolo 4 bis della Legge. Quanto ai candidati, secondo il Rosatellum bis, all’estero possono presentarsi sia residenti in Italia che all’estero. Le liste (art.8) devono essere sottoscritte da almeno 500 elettori residenti nella relativa ripartizione e presentate alla cancelleria della Corte di appello di Roma dal 21 al 22 agosto (“dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello delle votazioni”). Dall’8 settembre, i consolati invieranno il plico agli elettori che dovranno rinviarle entro giovedì 22 settembre. Da queste elezioni si applicherà la nuova norma sullo scrutinio “decentrato” dei voti provenienti dall’estero, che non sarà più concentrato a Roma. Come previsto dal decreto del 4 maggio n.41, i voti dell’Europa – la ripartizione con il maggior numero di elettori – saranno scrutinati a Milano, Firenze e Bologna; quelli del Sud America rimarranno a Roma; mentre quelli di Nord America e Africa-Asia-Oceania-Antartide saranno inviati a Napoli. Lo scrutinio inizierà lunedì 26 settembre, contemporaneamente con quello dei voti nazionali. Al termine delle operazioni, gli uffici decentrati invieranno i verbali dei seggi all’ufficio centrale (quello di Roma) che procederà all’assegnazione dei seggi (art.15).

Si vota il 25 settembre: le prime scadenze all’estero

Le scadenze per noi all’estero

Dopo le dimissioni del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, e il conseguente scioglimento delle Camere disposto dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ieri il Consiglio dei Ministri ha deliberato di proporre al Capo dello Stato la convocazione dei comizi elettorali per domenica 25 settembre. Il Capo dello Stato – come previsto dall’articolo 61 della Costituzione – ha quindi emanato il relativo decreto pubblicato nella Gazzetta ufficiale: oltre alla data del voto, il decreto dispone che la prima riunione delle Camere avrà luogo il 13 ottobre. Si tratta delle prime consultazioni politiche convocate in autunno. Il prossimo Parlamento sarà composto da 600 parlamentari: 400 deputati e 200 senatori. Tra loro anche 12 eletti all’estero: 8 alla Camera e 4 in Senato. Dal decreto di indizione dipendono tutte le scadenze che regolano le elezioni, sia in Italia che all’estero, da dove i connazionali votano per corrispondenza. Tempi stretti per tutti, dunque, sia per la campagna elettorale, che per la formazione delle liste e per tutti gli adempimenti stabiliti per garantire la corretta gestione delle operazioni. Entro il 27 luglio (sessantesimo giorno antecedente le votazioni) il Viminale deve inviare alla Farnesina gli elenchi degli elettori all’estero: secondo i dati riferiti a maggio durante diverse audizioni nella Giunta per le elezioni si tratta di circa 4.800.000 aventi diritto. Segue il termine per esercitare l’opzione per votare in Italia: secondo l’articolo 4 della 359/01 – la Legge Tremaglia – “in caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di referendum popolare, l’elettore può esercitare l’opzione per il voto in Italia entro il decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni”, in questo caso il 31 luglio. Entro il 25 agosto (trentaduesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale) gli italiani temporaneamente all’estero che volessero votare per corrispondenza – anziché tornare in Italia – dovranno a loro volta esercitare l’opzione comunicandolo al Comune di residenza, come stabilito dall’articolo 4 bis della Legge. Quanto ai candidati, secondo il Rosatellum bis, all’estero possono presentarsi sia residenti in Italia che all’estero. Le liste (art.8) devono essere sottoscritte da almeno 500 elettori residenti nella relativa ripartizione e presentate alla cancelleria della Corte di appello di Roma dal 21 al 22 agosto (“dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello delle votazioni”). Dall’8 settembre, i consolati invieranno il plico agli elettori che dovranno rinviarle entro giovedì 22 settembre. Da queste elezioni si applicherà la nuova norma sullo scrutinio “decentrato” dei voti provenienti dall’estero, che non sarà più concentrato a Roma. Come previsto dal decreto del 4 maggio n.41, i voti dell’Europa – la ripartizione con il maggior numero di elettori – saranno scrutinati a Milano, Firenze e Bologna; quelli del Sud America rimarranno a Roma; mentre quelli di Nord America e Africa-Asia-Oceania-Antartide saranno inviati a Napoli. Lo scrutinio inizierà lunedì 26 settembre, contemporaneamente con quello dei voti nazionali. Al termine delle operazioni, gli uffici decentrati invieranno i verbali dei seggi all’ufficio centrale (quello di Roma) che procederà all’assegnazione dei seggi (art.15).