Referendum e voto all’estero
ROMA – Il Consiglio dei ministri di mercoledì scorso ha approvato il decreto che indice il referendum popolare sugli idrocarburi (abrogazione della previsione che le attività di coltivazione di idrocarburi relative a provvedimenti concessori già rilasciati in zone di mare entro dodici miglia marine hanno durata pari alla vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale) il prossimo 17 aprile. Voto cui parteciperanno anche gli italiani residenti all’estero che si esprimeranno per corrispondenza. I connazionali riceveranno il plico con il materiale a casa: dunque – ricorda l’intera rete consolare italiana – è fondamentale aggiornare i Consolati sul proprio recapito.
IL DIRITTO D’OPZIONE
Chi, essendo residente stabilmente all’estero, vuole votare in Italia, dovrà far pervenire al consolato competente per residenza un’apposita dichiarazione su carta libera che riporti: nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza, indicazione del comune italiano d’iscrizione all’anagrafe degli italiani residenti all’estero, l’indicazione della consultazione per la quale l’elettore intende esercitare l’opzione. La dichiarazione deve essere datata e firmata dall’elettore e accompagnata da fotocopia di un documento di identità del richiedente, e può essere inviata per posta, per telefax, per posta elettronica anche non certificata, oppure fatta pervenire a mano al Consolato anche tramite persona diversa dall’interessato ENTRO I DIECI GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI (con possibilità di revoca entro lo stesso termine). I consolati comunicheranno la data non appena sarà pubblicato il Decreto di indizione.
ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO (MINIMO TRE MESI)
A partire dalle consultazioni referendarie del 17 aprile 2016 gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale, nonché i familiari con loro conviventi, potranno partecipare al voto per corrispondenza organizzato dagli uffici consolari italiani (legge 459 del 27 dicembre 2001, quale modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 52). Tali elettori che intendano partecipare al voto dovranno far pervenire AL COMUNE d’iscrizione nelle liste elettorali ENTRO I DIECI GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI (con possibilità di revoca entro lo stesso termine) una OPZIONE VALIDA PER UN’UNICA CONSULTAZIONE. Anche questa data dipenderà dalla pubblicazione del Decreto di indizione. L’opzione può essere inviata per posta, per telefax, per posta elettronica anche non certificata, oppure fatta pervenire a mano al comune anche da persona diversa dall’interessato (nel sito www.indicepa.gov.it sono reperibili gli indirizzi di posta elettronica certificata dei comuni italiani). La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e obbligatoriamente corredata di copia di documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale, l’indicazione dell’ufficio consolare (Consolato o Ambasciata) competente per territorio e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione al voto per corrispondenza (trovarsi per motivi di lavoro, studio o cure mediche in un Paese estero in cui non si è anagraficamente residenti per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale; oppure, essere familiare convivente di un cittadino che si trova nelle predette condizioni [comma 1 dell’art. 4-bis della citata L. 459/2001]). La dichiarazione va resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dichiarandosi consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del citato DPR 445/2000).