LE INTERVISTE SONO AGLI ITALIANI CHE RICOPRONO RUOLI ISTITUZIONALI,
A QUELLI CHE RAPPRESENTANO LA SOCIETÀ E A CHI È UN "COMUNE CITTADINO" ...
PER TUTTO QUESTO SIAMO " ORGOGLIOSI DI ESSERE ITALIANI"

IL CONSOLATO DI BARCELLONA COMUNICA “AIRE PER I MINORI”

GESTIONE ANAGRAFICA PER I MINORI

logo-aireSi informa che la legge 219/2012 e il Decreto legislativo 154/2013 hanno riformulato in maniera sostanziale il diritto
di famiglia, con ricadute rilevanti nella gestione anagrafica ai fini delle iscrizioni AIRE dei minori. Nel caso in cui questi si trasferiscano con uno solo dei genitori all’estero si richiede ora il consenso del secondo genitore per l’iscrizione del minore. Se il cambio di residenza riguarda invece l’intero nucleo familiare, (incluso il genitore eventualmente straniero), non è necessario acquisire uno specifico assenso esplicito, ma deve invece essere allegata
alla richiesta di iscrizione la composizione del nucleo familiare, a dimostrazione del fatto che la nuova residenza del minore è stata determinata di comune accordo fra i genitori.
Come procedere?
1. la richiesta di iscrizione/variazione AIRE di un minore convivente con uno solo dei genitori deve essere firmata da
entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale;
2. quando si presenta l’istanza (sia per posta che per via telematica) bisogna accertarsi di inviare anche le copie
del documento di identità di entrambi i familiari;
3. in mancanza dell’espressione di volontà dell’altro genitore al momento della presentazione della richiesta di variazione, la pratica non potrà essere perfezionata se non integrata tempestivamente con il consenso mancante, espresso in tempi ravvicinati e riferito alla domanda di variazione della residenza;
4. se uno dei genitori dichiara l’inesistenza del consenso dell’altro, ad esempio per la morte dell’altro genitore, per provvedimento giurisdizionale interdittivo della sua potestà genitoriale, o perché il minore è stato riconosciuto da un solo genitore, lui/lei dovrà fornire documenti a supporto di detta situazione, ove non già nota agli atti della sede consolare;
5. qualora il richiedente dichiari invece la semplice impossibilità di ottenere il consenso dell’altro genitore (perché
risulta irreperibile, o anche solo in caso di mero disinteresse), dovrà comunque fornire le ultime coordinate conosciute dove egli/ella risulta potenzialmente rintracciabile, intendendo come tali non solo l’indirizzo, ma anche eventuali contatti telefonici o di posta elettronica.